Art. 2.
(Libertà di scelta in ambito scolastico).

      1. Al fine di garantire l'effettiva libertà di scelta del percorso educativo all'interno del sistema nazionale di istruzione, alle famiglie è riconosciuto il diritto alle seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro:

          a) concessione di buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione e di frequenza dei figli a scuole paritarie legalmente riconosciute;

          b) detrazione fiscale dei costi di iscrizione dei figli presso le scuole paritarie. Tali detrazioni, devono essere calibrate a scalare per favorire le famiglie a reddito più basso, fino a prevedere, in caso di

 

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incapienza, un'erogazione diretta a favore della famiglia;

          c) assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi ai docenti delle scuole statali che scelgono, previa accettazione da parte delle scuole paritarie, di transitare nei ruoli di queste ultime sulla base della condivisione degli orientamenti culturali e ideali delle medesime.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, disciplina con proprio decreto le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.